L'albergatore non è agente contabile, ma responsabile di imposta
Ancora una pronuncia sulla querelle relativa alla configurazione di agente contabile, in capo all’albergatore o altro soggetto responsabile di struttura ricettiva, nella gestione dell’imposta di soggiorno.
La Corte dei conti Toscana, con sentenza n. 222 del 5 agosto 2022 ha sancito che il gestore della struttura ricettiva non è più inquadrabile nel novero degli agenti contabili dopo l’entrata in vigore del DL n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, in quanto ha assunto la qualifica soggettiva di responsabile di imposta.
Secondo la prospettazione del Pubblico Ministero la società di gestione dell’hotel assumerebbero la qualifica di agente contabile, scaturente dal maneggio di danaro per conto dell’ente impositore. Esclude, pertanto, che possa non essere conosciuto l’obbligo sulle stessa gravante di riversare al Comune i proventi della riscossione dell’imposta di soggiorno. Ne discende che la condotta della società e della sua legale rappresentante non potrebbe che essere ascritta a dolo. Sussisterebbe, infine, il nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo e il mancato introito delle somme relative a imposta di soggiorni da parte del Comune danneggiato. Pertanto, la Procura regionale ha concluso per la condanna della società di gestione dell’hotel.
Come noto, l’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, ha previsto a favore dei comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni e dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte la facoltà di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, con destinazione del gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo a vario titolo.
Il Comune in questione ha proceduto a disciplinare l’imposta, prevedendo a carico dei gestori l’obbligo di riversamento delle somme incamerate a tale titolo entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre. Ne discende che il mancato riversamento degli importi dovuti costituisce per il comune un danno da minore entrata rilevante ai fini della responsabilità erariale. Sussiste, inoltre, il rapporto di servizio tra il gestore di struttura alberghiera e il Comune ai fini della responsabilità erariale.
Al riguardo, giova ricordare che l’art. 5-quinquies del DL n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021, ha dato un’interpretazione autentica all’art. 180, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020, definitivamente chiudendo, in senso negativo e anche per il passato, la querelle giurisprudenziale sull’ obbligo della resa del conto giudiziale dei gestori di struttura recettiva. Questi sono, infatti, ad oggi, inquadrati come responsabili d’imposta, con effetto retroattivo anche per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore del DL n. 34/2020 (art. 4, comma 1-ter, del Dlgs. n. 23/2011 e art. 5-quinquies del DL n. 146/2021).
In quanto responsabili d’imposta, i gestori di strutture sono personalmente obbligati al suo pagamento, insieme ed in via aggiuntiva rispetto ai clienti ospitati, anche se l’imposta scaturisce dalla vicenda, a loro estranea, del pernottamento in struttura recettiva, con diritto di rivalsa sugli ospiti. Pertanto, rispetto alla precedente ricostruzione della loro natura giuridica quali agenti contabili, rimane comunque ferma la caratteristica rilevante del rapporto di servizio, che fonda la responsabilità erariale con radicamento della giurisdizione contabile in caso di violazione dei suddetti obblighi, insieme a quelli, correlati, di raccolta, contabilizzazione e rendicontazione delle somme, stante la strumentalità della funzione alla riscossione dell’imposta (Cass. Sezioni Unite, sent. n. 13330/2010 e sent. n. 14891/2010; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 86/2022).
Nel caso in esame, la società di gestione dell’hotel, nel non riversare al Comune l’imposta di soggiorno pur avendo accolto ospiti nella struttura, come segnalati all’Ufficio turistico, ha, pertanto, violato gli obblighi di servizio previsti dalla legge a suo carico. La condotta omissiva è connotata, sotto il profilo soggettivo, da dolo, considerato il volontario omesso versamento dell’imposta di cui la società non poteva non conoscere l’obbligo. Sussiste, infine, il nesso di causalità tra la condotta e l’evento di danno, costituito dal mancato introito nelle casse comunali di tutte le somme dovute in quel periodo a titolo di imposta di soggiorno.