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L’AGCM sulle società per la gestione delle fiere

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, seppure il TUSP individui “una tipologia ristretta di ambiti in cui possono essere costituite nuove società e/o acquisite/mantenute partecipazioni in quelle esistenti, prevedendo stringenti vincoli di scopo e di attività (art. 4) … Un regime speciale è previsto per le fiere, alle quali è dedicato l’art. 4 comma 7”, riconoscendo alle Amministrazioni la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in “società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici”.

Nel merito, l’Autorità ritiene che il Legislatore, con tale disposizione, conceda, coerentemente con i principi disciplinanti la tutela della concorrenza, la detenzione di “partecipazioni che riguardano società aventi quale oggetto sociale prevalente l’organizzazione di uno specifico tipo di eventi che, in coerenza con il dettato della norma, appaiono essere le manifestazioni volte alla valorizzazione del patrimonio culturale ed industriale di riferimento, in quanto espressioni di un valore meritevole di essere considerato all’interno delle diverse finalità istituzionali perseguite dalle pubbliche amministrazioni in genere.”. Tale disposizione, secondo l’Autorità, deve tuttavia “essere interpretata in modo rigoroso al fine di evitare che quella che rappresenta una speciale prerogativa concessa dal legislatore si estenda oltre le intenzioni della norma, fino a comprendere al suo interno servizi diversi e offerti in concorrenza sul mercato.”; in tal senso la partecipazione “in società che svolgono servizi ulteriori, quali quelli dell’allestimento di stand per fiere, per congressi ed eventi in generale, non appaiono rientrare nel dettato del menzionato comma 7 dell’art. 4 del D.lgs. 175/2016”, in quanto, “pur riguardando anche l’organizzazione delle fiere, non appaiono direttamente ascrivibili alle sopra richiamate finalità istituzionali, e per i quali non si rinvengono motivi per una loro sottrazione dalle dinamiche di mercato”. (AGCM – Parere n. AS1831)