L’accertamento esecutivo si aggiorna, più chiarezza per i debitori

L’articolo 9 del decreto legislativo n. 147/2026 interviene sulla disciplina dell’accertamento esecutivo dei tributi locali, senza però modificare l’impianto fondamentale del sistema. A differenza di quanto previsto dall’articolo 8 per i tributi regionali, infatti, per gli enti locali non viene introdotto un nuovo modello di riscossione. L’accertamento esecutivo, già previsto dalla normativa vigente, viene confermato. La riforma interviene soprattutto per aggiornare i riferimenti normativi contenuti nella disciplina, alla luce dei nuovi Testi unici in materia di giustizia tributaria, sanzioni e riscossione, che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027.

Al di là di questi aggiornamenti tecnici, sono soprattutto due le novità che meritano attenzione.


La prima riguarda le informazioni che devono essere fornite al contribuente quando la riscossione viene affidata a un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto di accertamento
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La nuova disposizione chiarisce che il debitore deve essere informato del soggetto incaricato della riscossione soltanto quando quest’ultimo è diverso dall’ente o dal soggetto che ha emesso l’accertamento. L’informazione deve essere comunicata attraverso una raccomandata semplice oppure tramite PEC.

Si tratta, in sostanza, di una precisazione volta a evitare comunicazioni inutili. Se il soggetto che ha emesso l’accertamento è anche quello che si occuperà della riscossione, non sarà necessario un ulteriore avviso al debitore. Se invece la riscossione passa a un soggetto diverso, il contribuente dovrà essere informato.

La disposizione rende esplicita una soluzione che era già ricavabile dalla normativa vigente. L’atto di accertamento, infatti, deve già indicare il soggetto che procederà alla riscossione. La modifica serve quindi soprattutto a rendere più chiaro il meccanismo.


La seconda novità ha invece un impatto più diretto sulla riscossione dei tributi legati al servizio rifiuti.

La riforma estende infatti le regole sulla riscossione coattiva anche ai soggetti ai quali gli enti locali affidano le attività relative al prelievo sui rifiuti, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 691, della legge n. 147/2013. Il problema che la modifica intende risolvere è concreto: il gestore del servizio rifiuti poteva emettere un accertamento esecutivo nei confronti del contribuente che non aveva pagato, ma non disponeva dello stesso potere di procedere direttamente alla riscossione coattiva.

Prima il gestore poteva arrivare fino a contestare formalmente il mancato pagamento, ma incontrava un ostacolo nel momento successivo, quello in cui occorreva recuperare effettivamente il credito nei confronti del debitore. La nuova disciplina interviene proprio su questo punto e consente di applicare anche a questi soggetti le disposizioni relative alla riscossione coattiva.

Il cambiamento punta quindi a rendere più coerente l’intero procedimento: chi è legittimato a emettere l’accertamento esecutivo può ora disporre degli strumenti necessari anche per procedere al recupero forzoso delle somme non pagate, secondo le regole previste dalla disciplina della riscossione.

L’intervento assume particolare rilievo per la gestione delle entrate legate ai rifiuti, perché riduce il rischio che un accertamento, pur formalmente efficace, rimanga privo di strumenti adeguati per arrivare alla concreta riscossione del credito.