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L'accertamento contabile delle multe CDS avviene già al momento della consegna del plico al messo notificatore

La Corte dei Conti Puglia, con parere n. 112/2023 ha risposto al quesito di un Comune in merito alla contabilizzazione delle entrate da violazione al codice della strada. In particolare, il Comune ha chiesto se ai fini dell’accertamento dell’entrata, le sanzioni al codice della strada si intendono perfezionate (e quindi iscrivibili nelle scritture contabili) al momento della notifica delle stesse nelle mani del soggetto notificante (secondo i dettami espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 477/2002 e 28/2004 e art. 140 del codice di procedura civile comma 3) ovvero dalla data di ricezione da parte del destinatario della raccomandata contenente l’avviso del compimento dell’atto, vale a dire in caso di impossibilità con il compimento delle formalità richieste per la notifica ad assente o irreperibile.

La Sezione ritiene che ai fini dell’accertamento, il momento perfezionativo della notifica è quello in cui il responsabile del servizio a cui è attribuito il procedimento di gestione della risorsa procede alla consegna del plico al soggetto notificatore e ciò in considerazione di quanto previsto dall’art. 201 C.d.S. che, nel richiamare le disposizioni del Codice di procedura civile, conferma l’interpretazione data dalla Corte Costituzionale sul diverso momento di perfezionamento della notificazione delle sanzioni per violazioni al C.d.S.