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L'accantonamento a contenzioso va distinto per tipologia di causa

L’accantonamento a fondo rischi a contenzioso, di cui art. 167 comma 3 Tuel, deve essere fatto tenendo conto del rischio di soccombenza rapportato anche alla tipologia di causa:

- causa civile

- causa tributaria

- causa del lavoro

- causa amministrativa

- causa urbanistica

- altro

Occorre fare attenzione anche alle cause tributarie. Se a seguito di un avviso di accertamento tributario il contribuente presenta ricorso in Corte di Giustizia tributaria, il Comune deve spostare l’accantonamento da FCDE a fondo rischi contenzioso e aumentare l’accantonamento (il rischio non è il mancato pagamento, bensì la cancellazione della pretesa tributaria).

La norma richiamata dispone:

E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

I principi contabili applicati di cui All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi rilevano:

h) nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente, fermo restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente (compreso l’esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio.

In occasione dell’approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d’anno, qualora nel corso dell’esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell’accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza .

L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

La Corte Conti Emilia Romagna, con delibera n. 37/2023 rileva:

La Sezione ribadisce che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell’ente e monitorata dall'Organo di revisione, al quale incombe l’onere di attestarne la congruità. La violazione di detti obblighi induce quindi la Sezione a richiamare l’ente e l’Organo di revisione al rispetto formale dei suddetti obblighi e in proposito, il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;

- la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

- la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Desta perplessità, nel caso specifico, la circostanza dell’assenza di accantonamenti a fondo rischi attesa la dimensione dell’ente e la doverosità dell’applicazione dei principi dell’armonizzazione contabile: si rammenta a riguardo che la inosservanza di essi, lungi dall’essere una mera irregolarità, si riverbera sulla stessa rappresentazione del risultato di amministrazione, come coefficiente necessario dell’equilibrio di bilancio (Corte Cost., sent. 279/2016).

La Corte Conti Emilia Romagna, tra le tante, con delibera 27/2023 rileva:

La Sezione ribadisce che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell’ente e monitorata dall'Organo di revisione, al quale incombe l’onere di attestarne la congruità. La violazione di detti obblighi induce quindi la Sezione a richiamare l’ente e l’Organo di revisione al rispetto formale dei suddetti obblighi e in proposito, il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;

- la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

- la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Desta perplessità, nel caso specifico, la circostanza dell’assenza di accantonamenti a fondo rischi attesa la dimensione dell’ente e la doverosità dell’applicazione dei principi dell’armonizzazione contabile: si rammenta a riguardo che la inosservanza di essi, lungi dall’essere una mera irregolarità, si riverbera sulla stessa rappresentazione del risultato di amministrazione, come coefficiente necessario dell’equilibrio di bilancio (Corte costituzionale 279/2016).

La Corte Conti Veneto, con delibera 148/2022 evidenzia:

la possibilità di svincolare, a seguito di pronuncia definitiva favorevole sulla questione legittimante l’accantonamento stesso, l’importo accantonato nel fondo rischi contenzioso per le relative spese potenziali, modificando la composizione del risultato di amministrazione e ricomprendere tale quota nell’avanzo libero per le finalità che l’amministrazione dovesse individuare e, comunque, nel rispetto delle priorità previste dall’art. 287 del TUE. Il Collegio, ribadisce l’orientamento già espresso in casi analoghi, evidenziando che l’accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, costituisce adempimento obbligatorio da effettuarsi in misura congrua rispetto al contenzioso pendente, o in fieri. “La corretta determinazione del fondo rischi contenzioso è, dunque, da considerarsi essenziale per garantire, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’organo di revisione; pertanto, solo fino a quando non si sia determinato l’esito definitivo del procedimento da cui scaturisce il concreto rischio di spesa potenziale - qualsivoglia sia la natura del giudizio da cui origina il pericolo della passività relativa - non sarà possibile svincolare le somme dal fondo all’uopo costituito; ciò sarà, invece, consentito a decorrere dal venir meno del rischio in quanto presupposto logico fondativo e, quindi, con decorrenza ex tunc ed operatività pro futuro”. (ex multis: Sezione Autonomie delibera n. 14/2017; Sez. controllo Campania n. 238/2017).

La Corte Conti Lombardia, con delibera 95/2022 evidenzia:

Il rischio di soccombenza per una passività classificata come “possibile” secondo le regole della contabilità armonizzata, comporta per l’Ente locale l’onere di un appostamento al fondo rischi per fronteggiare eventuali passività potenziali al fine di scongiurare che le stesse possano in futuro minare gli equilibri di bilancio, improntando la gestione ad un comportamento prudente. In presenza di una soccombenza “possibile” l’Ente locale è tenuto a procedere all’ accantonamento e/o mantenere accantonate delle somme già destinate a fondo rischi fino alla definizione del contenzioso rilevante, quale misura necessaria per garantire l’equilibrio del bilancio comunale. L’accantonamento andrà disposto, in relazione alle richieste stimate “possibili”, così da evitare sovrastime o sottostime, tenuto conto del parere dell’avvocato incaricato di assistere l’Ente declinato secondo le diverse voci della domanda giudiziale e sulla base del parere di congruità dell’Organo di revisione”.

La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera 254/2021 rileva:

Il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;

- la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

- la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

La Corte Conti Liguria, con delibera 79/2021 rileva:

l’assenza, nel risultato di amministrazione di un adeguato accantonamento a fondo rischi in relazione a contenzioso pendente di rilevante importo. Invita il Comune ad osservare, durante la gestione finanziaria, le norme prescritte dall’ordinamento contabile degli enti territoriali, in particolare i principi contabili allegati al d.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al riaccertamento dei residui e agli accantonamenti al fondo contenzioso e al fondo crediti di dubbia esigibilità.

I principi contabili OIC – Organismo Italiano Contabilità – evidenziano che l’estensore del bilancio deva stimare se la circostanza che l’ente verrà condannato sia: Probabile Possibile Remota utilizzando la più ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze attraverso pareri di legali ed esperti, dei dati relativi all'esperienza dell'impresa e della giurisprudenza in casi similari, alle decisioni che l'ente sta valutando da adottare

Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile piuttosto che il contrario (cioè non meramente eventuale), in base a motivi ed argomenti oggettivi e attendibili, ma non certi. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l’assenso di persona prudente Nella prassi, tale ipotesi ricorre quando la probabilità che il fatto si verifichi è maggiore della probabilità che non si verifichi (un 51% che si verifichi contro un 49% che non si verifichi).

Un evento è possibile quando dipende da un’eventualità che può o meno verificarsi; ossia il grado di accadimento dell’evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta quindi di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di sopravvenienza, cioè la probabilità che il fatto non si verifichi è maggiore della probabilità che si verifichi (un 51% che non si verifichi contro un 49% che si verifichi)

Un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ossia, potrà accadere solo in situazioni eccezionali Nella prassi, tale ipotesi ricorre quando la probabilità che l'evento si verifichi è stimata nella misura inferiore al 10%

Se l’onere o la perdita risultano di ammontare determinato o determinabile con sufficiente ragionevolezza, vi è: obbligo dell’iscrizione del fondo con relativo stanziamento. L’accantonamento a fondo deve essere effettuato nell’esercizio in cui si verifica l’evento che dà luogo al sorgere del rischio od onere che avrà manifestazione futura Qualora il rischio o l’onere dovessero concretamente verificarsi, il fondo potrà essere “utilizzato”, rilevandone quanto necessario a coprire la perdita.