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L'accantonamento a fondo passività potenziali non può essere il discrimine per individuare la sussistenza o meno di un debito fuori bilancio

Il riconoscimento del debito fuori bilancio, come noto, richiede innanzitutto una verifica giuridica circa il presupposto dell’interesse pubblico per il recepimento nel bilancio dell’ente di una obbligazione giuridicamente perfezionata tra le parti, di cui l’ente locale è escluso. La questione finanziaria circa la copertura è solo successiva e talvolta inutile, se manca il presupposto giuridico di cui sopra.

Non può essere quindi un accantonamento precedentemente appostato a determinare il confine circa la sussistenza o meno di un debito fuori bilancio. A supporto di tale ovvietà, si possono rinvenire numerose espressioni della magistratura contabile. E’ utile anche un parere della Commissione Arconet, nella riunione del 30 marzo 2016. In merito ad alcuni quesiti su debiti fuori bilancio in relazione all’applicazione della disposizione normativa di cui al punto 5.2, lettera h), dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 Arconet ha segnalato che “l’esistenza o meno dell’accantonamento al fondo spese o rischi futuri non costituisce l’elemento che consente di determinare se si è in presenza o meno di un debito fuori bilancio, ma costituisce lo strumento che: a) consente di iscrivere e registrare l’obbligazione giuridica fornendo le necessarie coperture, evitando la formazione di debiti fuori bilancio (per impossibilità di individuare la copertura), nei casi in cui i procedimenti di spesa sono stati regolarmente avviati; b) consente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, fornendo le necessarie coperture, nei casi in cui il procedimento di spesa non è stato regolarmente avviato a seguito della formazione di una obbligazione giuridicamente perfezionata. In ogni caso si rappresenta che l’accantonamento al fondo contenzioso non è facoltativo, ma è un preciso obbligo dell’ente disciplinato dai principi contabili” (Rif. Corte Conti, Sez. controllo Marche, del. n. 20/2018/PAR).