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L'abrogazione delle regole del pareggio di bilancio non modificano le norme sull'applicazione dell'avanzo libero

Le disposizioni della legge di bilancio 2019, volte a fornire il criterio di verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica di Regioni ed Enti locali a seguito della conseguente abrogazione delle regole del pareggio di bilancio, non incidono sull’impianto normativo fissato dall’art. 187, del TUEL sul diverso piano della disciplina della composizione del risultato di amministrazione e dei limiti funzionali e temporali all’utilizzazione dell’avanzo libero ivi fissati.
Detta disciplina non è modificata dalle regole finanziarie contenute ai commi 820 e 821 della medesima legge di bilancio che, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, regolano la verifica degli equilibri includendovi, a partire dal bilancio  di previsione 2019, il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, secondo il prospetto degli equilibri  allegato al rendiconto della gestione (all. 10 del d.lgs. n. 18/2011). In altri termini il fatto che sia ormai abrogato il sistema di premi e sanzioni di cui all’art. 9 della legge n. 243/2012 e che la nozione di "risultato di competenza non negativo" vada oggi intesa con l’inclusione di risultato di amministrazione e FPV non determina una diversa lettura della disciplina della composizione del risultato, né il superamento dei limiti dettati dal TUEL all’applicazione dell’avanzo disponibile, che già precedentemente vincolavano gli Enti, in ordine ai casi e modi nei quali l’ordinamento la ritiene ammissibile.
È quanto ha evidenziato la Corte dei conti, Sez. Lazio, deliberazione n. 83/2019, a seguito di specifico quesito posto da un Ente e volto ad appurare, preliminarmente, la possibilità di ricondurre la spesa a carico dell'Ente per il mantenimento di minori presso casa-famiglia a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, alla categoria "delle spese correnti a carattere non permanente", e della conseguente necessità di provvedere alla relativa copertura finanziaria mediante applicazione di avanzo libero.
I giudici contabili, in relazione alla questione sottoposta dall’Ente, hanno innanzitutto ribadito l'obbligo di rispettare le norme e i principi di cui all'art. 187, comma 2 del TUEL, per il quale gli enti possono procedere all'utilizzo dell'avanzo libero di amministrazione, solo una volta approvato il rendiconto della gestione (mediante variazione di bilancio) e secondo i limiti, anche temporali, ivi indicati. Si ricorda che la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato  la pressione fiscale ;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti
Nell'elencazione dei casi, che ha carattere tassativo, l’avanzo libero può essere applicato nelle situazioni di sopravvenute "spese correnti a carattere non permanente" (lett. d), solo una volta verificata la non sussistenza: a) di debiti fuori bilancio; b) della necessità di adottare le misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del TUEL, ove non si possa provvedere con i mezzi ordinari; c) di spese di investimento da finanziare.
Con specifico riferimento alla possibilità di utilizzare l'avanzo libero per il finanziamento di spesa per interventi in favore di minorenni soggetti a  provvedimenti delle autorità giudiziarie, la Corte evidenzia come sono proprio i Comuni gli Enti istituzionalmente deputati a provvedere ai minori in condizioni riconducibili a tale parametro normativo, per quanto riguarda sia la gestione amministrativo-organizzativa dell’assistenza, sia quella  economica. Tuttavia, il Collegio ritiene che tale elemento non sia di per sé sufficiente ad attribuire alla predetta spesa il carattere di continuità e certezza nel tempo che dovrebbe implicarne la natura di "permanenza", in quanto la stessa risulta connotata da caratteristiche di estemporaneità e imprevedibilità,  ed è del tutto esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune, il quale è tenuto a sopportarla comunque a fronte dell’ordine giudiziale, ovvero al  ricorrere dei presupposti di necessità in qualunque tempo questi intervengano. Né la continuità temporale eventualmente disposta dal  giudice fino all’età maggiore degli assistiti assume connotazione di certezza tale da far venir meno il carattere di "non permanenza", stante la sempre presente possibilità di mutamenti di destinazione dei giovani o di evoluzioni diverse del percorso assistenziale degli stessi, con conseguente esclusione della certezza della spesa.
Si deve pertanto concludere in senso positivo la possibilità di applicare l’avanzo libero dell’esercizio precedente per la copertura di tali spese, nel rispetto dei limiti anche temporali previsti dall'art. 187, comma 2 del TUEL