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La transazione va ricondotta alla disciplina dei debiti fuori bilancio

E' utile ricordare la sentenza n. 37/2020 della Corte dei conti sezioni riunite in sede giurisdizionale, che ha evidenziato come l’accordo con i creditori non possa avere una mera finalità dilatoria; la rateizzazione dovrà comunque rispettare tutti i criteri in materia di programmazione e di effettiva copertura delle quote di spesa previste per le varie annualità. Diversamente, si ricadrebbe in una situazione non dissimile a quella del ritardato riconoscimento, con violazione dei principi di copertura delle spese, di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di veridicità dei documenti contabili” (deliberazione n. 21/2018/QMIG)

Ne consegue che l’asserita qualifica di transazione, attribuita all’accordo dal ricorrente, non può comportare ex se l’applicazione di una disciplina eccezionale, rispetto alla stessa eccezionalità della disciplina dei debiti fuori bilancio, in costanza di una ripetuta violazione delle relative disposizioni.