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La TARI si applica anche ai garage

I posti auto interni ai locali sono assoggettati al pagamento della TARI, dal momento che tali aree sono comunque frequentate da persone e di conseguenza produttive di rifiuti.

Il versamento della tassa rifiuti, in questo caso, non contrasta col principio “chi inquina paga” proprio per il fatto che locali come box, garage, parcheggi, autorimesse, a prescindere dall’allacciamento alla rete elettrica o meno, sono idonei a generare rifiuti.

La Corte di Cassazione ha ribadito più volte questo concetto, da ultimo con sentenza n. 22755 del 12/08/2021, dal momento che, nel caso specifico, un contribuente ha sostenuto l’inidoneità dei posti auto scoperti a produrre rifiuti, non essendo a suo parere assimilabili ai box e garage.

La Cassazione ha inoltre chiarito, in tema di TARSU, che mentre nel caso di autorimesse scoperte esterne, le stesse costituiscono pertinenza dell'abitazione e, quindi, sono automaticamente escluse dal tributo (anche dalla TARI e mente dell'art. 1, comma 641, della 1. n. 147 del 2013), nell'ipotesi di garage siti all'interno dei locali è applicabile la tassa sui rifiuti, siano essi accatastati come unità immobiliari o semplici posti auto assegnati in via esclusiva ad un occupante dell'immobile.


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