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La stesura del contradditorio e l'autotutela - webinar 3 dicembre

La modifica operata dal Dlgs n. 219/2023 allo Statuto del contribuente di cui Legge n. 212/2000 con l’introduzione dell’art. 6 bis in materia di contradditorio preventivo ha lasciato dubbi agli operatori degli enti locali circa la procedura da seguire. In particolare, la novella normativa stabilisce al comma 1 che, salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi dell’articolo medesimo. Ai sensi del comma 2, non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Poi il DL n. 39/2024 convertito in Legge n. 67/2024 è intervenuto sulla materia all’art. 7 bis prevedendo:

1.Il comma 1 dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

2.Il comma 2 dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

Come rilevato dall’ufficio studi del Senato, l’articolo 7-bis ha introdotto una norma interpretativa volta a escludere il principio del contraddittorio per alcune tipologie di atti. In particolare, il comma 1, specifica che l'articolo 6-bis, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la sua disposizione si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

Il comma 2, inoltre, specifica che l'articolo 6-bis, comma 2, del suddetto Statuto dei diritti del contribuente, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

Martedì prossimo 3 dicembre, dalle ore 9 alle ore 12 approfondiremo la materia nel Webinar LA STESURA DEL CONTRADDITTORIO E L’AUTOTUTELA - Istruttoria ed emissione di atti.