La spesa del segretario fuori dai limiti di spesa per gli enti sprovvisti
Il DL 44/2023 ora in conversione in legge al Senato (dopo il voto della Camera dei giorni scorsi) dispone all’art. 3 comma 6 l’esclusione del trattamento economico del segretario comunale, per i soli comuni che ne sono sprovvisti, dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio. La disposizione trova applicazione per gli anni 2023-2026.
La norma dispone: “ Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”.
Il Sevizio studi del Senato evidenzia che con tale disposizione si intende offrire una soluzione al problema della spesa per i segretari comunali nei piccoli comuni, i quali molto spesso, seppure iscritti all’Albo, non riescono ad ottenere la nomina a causa delle difficoltà per i piccoli enti di rispettare i vincoli in materia di spesa di personale.
La spesa per il segretario comunale esclusa dal computo dei tetti è considerata al netto del contributo previsto dall’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152/2021, destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a parziale copertura dell’onere sostenuto per le assunzioni a tempo determinato finalizzate all’attuazione dei progetti PNRR. In proposito si ricorda che i commi 1, 3, 4, 5 e 6 del citato 31-bis prevedono assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per tali assunzioni, è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le cui risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.
Tale trattamento economico non rileva ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale degli enti locali previsti dall’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
I commi 557-quater e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 prevedono norme in materia di contenimento della spesa di personale per gli enti locali. I suddetti limiti alla spesa del personale prevedono, per gli enti locali chiamati a rispettare il pareggio di bilancio l'obbligo a decorrere dal 2014 di assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater).
Per gli enti non soggetti al pareggio di bilancio (ossia quelli con meno di 1.000 abitanti), invece, le spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) non devono superare il corrispondente ammontare del 2008 (comma 562).
L’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.
Si segnala, da ultimo, che il DL 13/2023 prevede, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, che, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali, che rispettano determinati requisiti (indicati nel successivo comma 4), possono incrementare, oltre il limite di cui al richiamato art. 23, c. 2, d lgs. n. 75 del 2017, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al cinque per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Per i segretari comunali e provinciali la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in aumento al citato limite è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, come spettanti in base all'ente di titolarità, definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del CCNL 17 dicembre 2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti.
Il comma 4 dispone che possono procedere all’incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:
- nell’anno precedente a quello di riferimento, rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo “Equilibrio di bilancio”;
- nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all’articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell’articolo 228, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell’ultimo rendiconto approvato, non superiore all’otto per cento;
- approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.
Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in relazione all’attuazione del PNRR, si riconosce agli enti locali per gli anni dal 2023 al 2026, la possibilità di erogare anche al personale dirigenziale coinvolto nei progetti del Piano l’incentivo per funzioni tecniche previsto dal Codice per gli appalti pubblici (art. 113 del D.Lgs. 50/2016). La possibilità deve essere prevista dai medesimi enti nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata. Il riconoscimento dell’incentivo in oggetto avviene in deroga alla più volte richiamata disposizione di cui all’art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017.