La spending review ordinaria penalizza gli enti con maggiore spesa corrente vincolata
Lavori in corso per la definizione dei tagli spending review ordinaria.
Come noto, l’art. 1 comma 533 della Legge 213/2023 (legge di bilancio 2024), dispone un taglio alla finanza locale pari a 250 milioni l’anno per 4 anni (2024-2025-2026-2027). Il taglio al fondo di solidarietà comunale e fondo unico provinciale, si contabilizza con regolarizzo contabile come maggiore contributo in spesa, concorso alla finanza pubblica. Si agisce in Missione 1; Programma 3; titolo I; macroaggregato 04; codice di bilancio U.1.04.01.01.001 trasferimenti correnti a Ministeri, capitolo correlato.
Un mese fa il Ministero Economia e finanze ha definito una bozza di riparto molto pesante per gli enti locali che hanno ricevuto finanziamenti PNRR, prevedendo una incidenza al taglio di tali finanziamenti al 50%; l’altro 50% è stato basato sull’incidenza della spesa corrente impegnata nel 2022 al netto della Missione 12.
Adesso gli uffici ministeriali stanno predisponendo nuove ipotesi. In questi giorni sta circolando tra gli enti un file in excel con una ipotesi di taglio che tuttavia non è ancora definitiva, tanto è vero che non presenta alcuna incidenza nella colonna PNRR. Quindi occorre attendere ancora qualche giorno prima di fare considerazioni. E’ certo però che in assestamento generale di bilancio ex art. 175 comma 8 Tuel, tale somma vada inserita. Se il DM di riparto tardasse, l’ente locale dovrebbe comunque inserire in spesa, per il relativo regolarizzo contabile, almeno il doppio del taglio spending review informatica di cui art. 1 comma 850 Legge 178/2020, visto che tale taglio incide per i Comuni per 100 milioni mentre il taglio spending review ordinaria di cui art. 1 commi 533 e seguenti legge 213/2023 incide, sempre per i Comuni, per 200 milioni. Per le Province e le Città metropolitane invece il taglio rimane a 50 milioni in entrambi i provvedimenti.
A prescindere dal metodo di riparto che sarà adottato, una cosa è certa: la spending review penalizza, a parità di ogni altra condizione, gli enti locali che hanno maggiore spesa corrente vincolata, che fa da base di riparto del taglio, ma non può essere oggetto di manovra.
La norma citata dispone:
Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse del PNRR, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234L. 30/12/2021, n. 234, Art. 1 - Comma 572, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.