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La soggettività passiva TARI nella concessione demaniale di porto turistico

Con la sentenza n. 33701 dello scorso 4 dicembre, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione espressa dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 82/2019 che ha annullato un avviso di accertamento, concernente la tassa rifiuti, emesso contro una società concessionaria di un porto turistico.

Nello specifico, detta società, concessionaria del suolo demaniale marittimo e dello specchio acqueo antistante, presentava ricorso contro l'avviso di accertamento eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.

Mentre in primo grado il ricorso veniva parzialmente accolto, in sede di appello veniva statuito che la società avesse trasferito ai singoli privati che ormeggiano la loro imbarcazione “la proprietà superficiaria dei relativi posti-barca per tutta la durata della concessione con contratti aventi efficacia reale”, ritenendo quindi che la soggettività passiva dell’imposta dovesse riconoscersi in capo ai terzi contraenti.

Codesta interpretazione è stata tuttavia respinta dai giudici di Piazza Cavour, i quali hanno dapprima evidenziato come, in base all'art. 63 del D. Lgs. n. 507/1993, la tassa sui rifiuti sia dovuta da chi occupi o detenga locali o aree scoperte, precisando che la nozione di “aree scoperte” può riferirsi a tutte le superfici, comunque utilizzabili e su cui si producono rifiuti, fra cui anche quelle acquee, e sottolineando, di conseguenza, come la società concessionaria mantenesse la detenzione relativamente a tutta l’area oggetto della concessione “e, dunque, a tutte le superfici acquee coinvolte”.

In secondo luogo, gli “ermellini” rilevavano che la stipula di un contratto concernente l’utilizzazione di aree adibite a “posto barca” non potesse, “a prescindere dal suo contenuto, dalla sua struttura e dai suoi effetti” , comportare la costituzione di una situazione di sub-detenzione a favore del terzo; peraltro, quand’anche ciò fosse possibile, dovrebbe comunque presupporsi la detenzione di quelle aree da parte del concessionario, il quale resterebbe, così, soggetto passivo del tributo.

La Suprema Corte concludeva stabilendo, quale principio di diritto, che la detenzione del demanio marittimo e dello specchio acqueo antistante è da attribuirsi, in materia di rifiuti, in capo al concessionario del porto turistico il quale è, pertanto, "soggetto passivo del tributo relativamente ai c.d. posti-barca, anche se oggetto di contratti che ne attribuiscano la disponibilità a terzi" in quanto tali contratti non estinguono, ma anzi presuppongono, la detenzione.