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La società autostradale che gestisce i terreni sconta l'IMU per la parte eccedente la fascia di rispetto

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.18633 depositata in cancelleria l’11 luglio 2019 si è espressa su un tema abbastanza controverso che riguarda il pagamento dell’imposta comunale su aree edificabili in presenza di vincoli di inedificabilità.

Nel caso di specie il gestore autostradale è tenuto al pagamento dell’ICI dei terreni dichiarati edificabili dal piano regolatore comunale gravati da precisi vincoli di inedificabilità solamente per la parte che eccede la "fascia di rispetto".

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento ICI anno 2008 per terreni qualificati come edificabili dal Prg ma considerati dalla CTR come non edificabili; da qui il ricorso in Cassazione da parte del Comune.

Gli ermellini accogliendo parzialmente il ricorso proposto dal Comune affermano che il trattamento esonerativo dell’imposta riguarda soltanto la fascia di rispetto mentre la stessa è dovuta per la parte eccedente tale fascia, edificabile secondo il Prg. In sentenza si legge "i terreni in questione sono definitivi in sentenza come soggetti al regime demaniale in relazione con il loro essere destinati al sistema autostradale e come gravati da vincoli di inedificabilità propri del sistema autostradale, segnatamente individuati nella necessità di osservare una distanza dalla sede autostradale (cosiddetta fascia di rispetto), il tutto in riferimento al fatto che, come dedotto dalla contribuente e come già attestato nella sentenza di primo grado, i terreni di che trattasi sono situati in fregio all’autostrada […] il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale, ai sensi dell’art.41 septies della legge 17 agosto 1942, n.1150, come modificato dall’art.19 della legge 6 agosto 1967, n.765, dal d.m. 1 aprile 1968, nonché dall’art.9 della legge 24 luglio 1961, n.729, si traduce in un divieto assoluto di edificazione delle fasce comprese nelle zone asservite dalla legge, che le rende legalmente inedificabili (Cass. n. 27114 del 04/12/2013), per altro verso, che il divieto di costruire ad una distanza inferiore a 25 metri dalle opere autostradali, previsto dall’art.9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, in quanto dettato per favorire la circolazione e per offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sull’autostrada, ha carattere generale ed inderogabile non solo nei confronti dei privati, ma anche nei riguardi della regolamentazione edilizia demandata agli enti pubblici (Cass. n.229 del 10/01/2017)".

Pertanto sia il soggetto privato che pubblico scontano l’ICI (la stessa regola vale anche per l’IMU) per la parte eccedente la cd. fascia di rispetto intendendo per essa la distanza imposta dalla legge per evitare la costruzione di edifici e manufatti per garantire la sicurezza stradale