← Indietro

La scelta di effettuare una procedura negoziata in luogo di affidamento diretto non deve essere in contrasto con il principio del risultato

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha risposto a quesito volto a sapere se è possibile effettuare una negoziata in luogo di un affidamento diretto (Dlgs. 36/2023, art. 50 co. 1 lett. a) e b)

Nella fascia d’importo prevista per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b), è possibile aggravare la procedura effettuando invece una negoziata prevista dalle lett. c), d) ed e) del medesimo articolo? Qualora fosse possibile, i “termini delle procedure d’appalto”, in luogo dello “zero” previsto per l’affidamento diretto, devono invece ritenersi quelle previste dall’allegato I.3, art. 1, lett. d) ed art. 2, lett. d)?

RISPOSTA

In merito al primo quesito, le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare in data 20/11/2023, sulla possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall’art. 50 del D.Lgs. 36/2023, sono da ritenersi espressione del principio del favor del legilsatore euro unitario verso le procedure “proconcorrenziali” tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate. Ciò posto, la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l’affidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività, tenendo altresì conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall’art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall’art. 12 del Codice dei contratti. In assenza di termini specifici per l’affidamento diretto (diversamente da quanto prevede l’art. 1 del D.L. 76/2020), la risposta al secondo quesito è affermativa, ferma restando la necessità di motivare adeguatamente la decisione di adottare una procedura negoziata in luogo dell’affidamento diretto anche in considerazione dell’allungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta.