La scelta degli Operatori Economici dagli elenchi MEPA nelle procedure negoziate – i chiarimenti del MIT
Una stazione appaltante si rivolgeva al Supporto Giuridico del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture evidenziando che le modalità di scelta degli operatori economici (OE) dagli elenchi MEPA, non risulterebbero essere chiare.
Veniva in particolare richiesto se “la Stazione Appaltante (SA) non ne ha dei propri, può attingere DIRETTAMENTE dagli elenchi MEPA, per selezionare gli OE da invitare alle procedure negoziate”.
Il MIT con Parere n. 2952/2024 del 26 settembre ha chiarito che “la S.A. può decidere di utilizzare gli elenchi degli operatori economici della piattaforma digitale MEPA, ma in questo caso l’intera procedura di affidamento viene effettuata sulla stessa piattaforma MEPA”.
Posto che nel quesito veniva citata la disciplina dell’art. 1 comma 3 dell’Allegato II.1 del D.lgs. 36/2023, il Supporto Giuridico ha chiarito che detta “norma prevede la possibilità per la stazione appaltante di dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinati, tra l’altro, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta nelle seguenti ipotesi”:
1) a seguito di indagine di mercato effettuata dalla stessa stazione appaltante;
2) attingendo dall’elenco degli operatori economici della stessa stazione appaltante;
3) attingendo dagli elenchi presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
Ribadendo che nel terzo caso la procedura dovrà essere interamente “espletata sullo stesso mercato elettronico di cui si utilizzano gli elenchi”.
Pertanto, conclude il MIT chiarendo che la Stazione Appaltante in un apposito regolamento può “definire i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta attingendo dagli elenchi MEPA, criteri che saranno utilizzati per svolgere l’intera procedura sul MEPA”.