Bilancio 2024-2026 rinviato
A margine della Conferenza Stato Città di ieri, le Autonomie locali hanno nuovamente chiesto al Governo il rinvio della scadenza per approvazione bilancio 2024-2026.
E' stato raggiunto accordo per il rinvio del termine al 29 febbraio 2024. Saranno conseguentemente rinviati anche i termini di approvazione aliquote e tariffe dei tributi, tariffe dei servizi a domanda, relativi regolamenti.
Seguiranno una nuova Conferenza Stato Città, convocata in via di urgenza, e il DM Ministero Interno di rinvio, ai sensi art. 151 Tuel. Il rinvio opererà per tutti gli enti locali, a prescindere da quanto riportato, con sorprendente dubbia legittimità, dal DM Ministero Economia e Finanze del 25.07.2023. Come noto, il Tuel - Testo unico enti locali Dlgs 267/2000 e smi, ha forza giuridica ben maggiore di un decreto ministeriale.
Non è escluso, tuttavia, che l'esercizio provvisorio non operi automaticamente a seguito del DM Interno di rinvio termine approvazione bilancio 2024-2026, ma debba essere autonomamente deliberato dagli enti locali, proprio a seguito del corto circuito che verrebbe a determinarsi a seguito della modifica operata dallo stesso DM MEF 25.07.2023 al principio di programmazione All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi, in particolare al paragrafo 9.3.6, che dispone:
Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.
Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.
Anche in caso di autorizzazione legislativa all’esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l’effettiva necessità di rinviare l’approvazione del bilancio di previsione.
Per gli enti che decidono di avvalersi dell’autorizzazione dell’esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio:
- i responsabili degli uffici propongono al responsabile del servizio finanziario le modifiche alle previsioni del bilancio tecnico entro 85 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
-il responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio completo degli allegati e lo trasmette all’organo esecutivo entro 60 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
- l’organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro 45 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
Nel caso di brevi differimenti, non coerenti con le tempistiche previste nel presente paragrafo, l’organo esecutivo individua le scadenze del processo di bilancio sulla base della durata dell’esercizio provvisorio autorizzato.