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La scadenza del PIAO è legata alla data di approvazione del bilancio non al termine ultimo

Il rinvio del bilancio al 31 agosto disposto dal DM Interno 28 luglio 2022 non sposta i termini di approvazione del PIAO – piano integrato attività e servizi, di cui art. 6 DL 80/2021.

L’art. 8 del Decreto interministeriale Pubblica amministrazione e Economia Finanze, dispone infatti che in sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 dello stesso decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione, fermo restando il rinvio per tutti gli enti pubblici al 30 giugno 2022.

E poi se anche si volesse dare una lettura diversa, che senso avrebbe non fare il PIAO 2022-2024 (visto che i 120 finirebbero al 31 dicembre 2022) considerato che sono già entrati in vigore sia la norma stessa sia i Decreti attuativi.

Non per nulla l’ANCI ha saggiamente consigliato a tutti i Comuni di deliberare immediatamente in Giunta un PIAO ricognitorio. Occorre superare la logica burocratica dell'adempimento per entrare nel merito della gestione.