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La sanzione per inadempimento BDAP e SOSE non si applica al PNRR

La sanzione del blocco dei trasferimenti per mancato invio certificato BDAP e SOSE non si applica ai trasferimenti in ambito PNRR. Lo ha disposto l’art. 8 DL 13/2023 e chiarito da Circolare ministeriale oggi.

L’articolo 8 del citato decreto legge, recante “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, al comma 6, dispone che le sanzioni, di cui al comma 4 dell’articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di cui al comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC (piano nazionale complementare) di cui al decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

La disposizione è finalizzata a semplificare gli adempimenti a carico degli enti locali nonché a garantire il fabbisogno di liquidità necessaria per il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali connessi a ciascun intervento del PNRR e del PNC, nel pieno rispetto dei termini previsti.

Pertanto, il Ministero Interno procederà a breve all’erogazione delle risorse economiche anche nei confronti dei Soggetti attuatori per i quali il pagamento era stato sospeso a causa della mancata trasmissione dei dati relativi ai bilanci di previsione, rendiconti e bilancio consolidato ovvero delle informazioni richieste tramite il sistema SOSE.

L’art. 161 comma 4 Tuel dispone che decorsi trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

L’art. 5 comma 1 lettera c) del DL 216/2010 dispone:

Il procedimento di determinazione del fabbisogno standard si articola nel seguente modo:

(…omissis..)

ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a. puo' predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni e' sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Decreto Legge 24 febbraio 2023, n.13: Disapplicazione delle sanzioni previste dal comma 4 dell’articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dal comma 1, lettera c) dell’articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.216