La riconduzione nell’allegato A non comporta l’inapplicabilità dell’art. 5 TUSP
Rilevando l’acquisizione di una partecipazione indiretta da parte di un Ente regionale, in mancanza della trasmissione della relativa delibera, come invece previsto dall’art. 5 del D.lgs. 175/2016 (TUSP), la Corte dei Conti Umbria non ha ritenuto pienamente condivisibili le controdeduzioni dall’Amministrazione e focalizzate sulla ricomprensione della propria partecipata diretta, quale tramite cui si è sostanziata la partecipazione indiretta in oggetto, tra le realtà di cui all’allegato A al decreto medesimo, in merito alle quali è prevista una deroga circa l’applicabilità dell’art. 4 sul vincolo di scopo.
A fondamento del proprio agire, l’Ente territoriale ha infatti sostenuto come “l’inapplicabilità dell’art. 4 comporterebbe il venir meno del presupposto per l’applicabilità dell’art. 5, poiché quest’ultimo, nel richiedere una motivazione analitica “con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4”, renderebbe, in assenza di detta circostanza, non applicabile la parte del medesimo art. 5 che prevede la necessità di evidenziare “altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.””
Sul punto il Collegio ha quindi osservato come “il diretto richiamo operato dall’art. 5 all’art. 4 del medesimo decreto non costituisca un elemento per escludere di per sé la doverosità dell’invio” alla competente Sezione della Corte dei Conti “degli atti deliberativi richiamati nel medesimo articolo 5. L’eventuale inapplicabilità, nella singola fattispecie, della previsione di cui all’art. 4 del d.lgs n. 175/2016 spiega i suoi effetti sull’ampiezza del controllo attribuito” alla Magistratura contabile “ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto mentre non incide sui profili concernenti l’invio degli atti deliberativi. Tale ricostruzione ermeneutica trova inoltre conforto in quanto affermato in sede consultiva con riferimento al “gruppo di azione locale” che sovente assume la forma di una società consortile partecipata da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale attraverso Fondi strutturali statali o eurounionali. Come è noto, infatti, l’art. 26 del d.lgs n. 175/2016 stabilisce l’inapplicabilità dell’art. 4 sia con riferimento alle società espressamente indicate nell’allegato A … sia alle “società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea”. Con riferimento a tale ultima fattispecie, si è condivisibilmente affermato che deliberazioni adottate ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 non possono essere sindacate in merito ai profili di stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (ossia quanto previsto dall’art. 4 citato). L’onere motivazione prescritto dal citato art. 5 dovrà essere invece assolto sotto tutti i restanti profili. La necessità di operare un controllo su tali operazioni con riferimento ai profili diversi dal rispetto dell’art. 4 del d.lgs n. 175/2016 impone, ad avviso di questa Sezione, la trasmissione degli atti deliberativi ai sensi dell’art. 5 del citato decreto anche in riferimento ai soggetti rientranti nella previsione dell’art 26 del medesimo testo unico. Si evidenzia peraltro come l’invio delle deliberazioni a questa Sezione costituisca espressione del principio di leale collaborazione istituzionale ex art. 97 Cost.”