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La revisione periodica delle partecipazioni deve tener conto dei servizi svolti dalle partecipate

La Corte dei conti Abruzzo ha rammentato che l’atto di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del TUSP “oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017”; del resto, tale Piano, rappresenta per l’Amministrazione socia “l’occasione per la programmazione e l’adozione di efficaci misure volte a perseguire in modo più effettivo gli obiettivi di contenimento e di efficientamento degli organismi partecipati”.

In particolare, sottolinea il Collegio, assume centrale importanza la motivazione addotta dall’Ente socio rispetto gli esiti della ricognizione, la quale deve necessariamente essere valutata tenendo conto “dell’attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito”. (Corte dei conti Abruzzo, deliberazione n. 110/2023/PRSE)