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La revisione del risultato di amministrazione per adeguamento certificato Fondi Covid non equivale a proroga del rendiconto

La Corte dei Conti Lombardia ha risposto con delibera n. 192/2023 alla richiesta da parte di Comune di chiarire se, dal contesto delle disposizioni del D.L. n. 51 del 10.05.2023, convertito dalla Legge n. 87 del 03.07.2023, si possa evincere una sostanziale “proroga” del termine di approvazione del rendiconto di gestione 2022, al fine di procedere all’erogazione del compenso spettante ai sensi dell’art. 1, comma 1091 L. 145/2018. Nella richiesta si assume che il rendiconto di gestione è stato approvato dal Consiglio Comunale di Caravaggio in data 24.05.2023, oltre il termine del 30 aprile stabilito dall’art. 151 del TUEL “per ottemperare alle operazioni contabili di rettifica consentite dalla Legge n. 87 del 03.07.2023 di conversione del D.L. n. 51 del 10.05.2023”. Trattasi della rettifica del risultato di amministrazione a seguito della certificazione fondi Covid e caro bollette 2022.

La Sezione ha risposto L’art. 4 bis della L. n. 87 del 3 luglio 2023 di conversione del D.L. n. 51 del 10.05.2023, disciplina unicamente una rettifica degli allegati annessi al rendiconto di gestione, concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), per l’esercizio finanziario 2022.

Da tale previsione non si può evincere alcuna “proroga” del termine di approvazione del rendiconto di gestione 2022 oltre il 30 aprile 2023 per consentire l’erogazione del compenso di cui all’art. 1, comma 1091 L. 145/2018”