La responsabilità per inadeguatezza dei controlli interni
Come noto, l’art. 147 e seguenti e l’art. 196 e seguenti del Tuel prevedono sei tipi di controlli interni:
- Controllo amministrativo contabile
- Controllo di gestione
- Controllo sugli equilibri finanziari di bilancio
- Controllo sulle società ed enti partecipati
- Controllo strategico
- Controllo di qualità
I primi tre tipi di controllo riguardano tutti gli enti locali, anche quelli più piccoli, il controllo sulle società ed enti partecipati solo apparentemente riguarda gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, posto che lo stesso controllo sugli equilibri finanziari – obbligatorio per tutti – deve tenere conto degli effetti delle società ed enti partecipati; il controllo strategico e il controllo di qualità sono riservati agli enti più grandi (sopra 15.000 abitanti).
Ad ulteriore rafforzamento del sistema dei controlli interni, l’art. 148, comma 4, del TUEL prevede, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irroghino agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. La previsione va inquadrata nell’ambito delle fattispecie di responsabilità amministrativa di tipo sanzionatorio, rientranti nel più ampio genus della responsabilità amministrativa cd. “tipizzata”.
La questione non è da sottovalutare; alleghiamo a tale proposito interessante articolo pubblicato sulla rivista “Diritto e conti” di magistrato di Corte Conti.