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La regolazione delle spese di lite in caso di annullamento in autotutela

La cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato da parte della amministrazione che lo aveva emesso, non determina necessariamente la condanna al pagamento delle spese di lite, secondo la regola della soccombenza virtuale, così si è espressa la Cassazione nell'Ordinanza n. 33157 del 29 novembre scorso.

Nel caso analizzato dalla Corte, il Comune aveva annullato in autotutela, non appena resosi conto dell'illegittimità, i provvedimenti impugnati dal contribuente, realizzando un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ex art. 88 c.p.c.. Per questo, secondo la Corte, il comune non doveva essere condannato al pagamento delle spese, dimostrandosi maggiormente adeguata la compensazione delle stesse

Come chiarito dalla Cassazione, nell'ordinanza sopracitata: "è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui "In tema di processo tributario, nell'ipotesi di estinzione del giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 1, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo D.Lgs., purchè intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione "ope legis" prevista dal comma 3 dell'articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005" (Cass. n. 3950 del 2017; in termini anche Cass. n. 19947 del 2010 e Cass., n. 9174 del 2011). Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018) le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate esplicitamente nella motivazione della sentenza (Cass., ord. n. 1950 del 24/01/2022; in termini anche Cass., 13 luglio 2011, n. 15413 e Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521).".