Registrazione contabile spese per la realizzazione di lavori pubblici
Il nuovo paragrafo 5.3.14 inserito nell’emanando Decreto Ministero Economia e Finanze di modifica ai principi contabili, prevede modifiche in merito alla registrazione contabile delle spese per la realizzazione di lavori pubblici. In particolare, si osserva quanto segue:
I lavori da realizzare in amministrazione diretta sono iscritti in bilancio senza che sia richiesto il previo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici. Le relative spese, comprese quelle riguardanti la progettazione interna, sono registrate in bilancio imputandole al Titolo I o al Titolo II della spesa, secondo la natura economica delle stesse.
La capitalizzazione di tali spese non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria. È effettuata solo attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale.
Anche i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 36 del 2023, da realizzare mediante affidamenti a terzi, sono iscritti nel titolo II della spesa del bilancio di previsione senza che sia richiesto il previo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici.
L’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, di importo pari o superiore alla soglia di 150.000 euro, consente l’iscrizione nel titolo II della spesa del bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l’ammontare complessivo della spesa da realizzare attraverso l’affidamento a terzi, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.
Le spese per la progettazione riguardante i lavori realizzati attraverso affidamenti esterni sono imputate agli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento dei lavori, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, in attuazione dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, che prevede “Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.”
La spesa riguardante la progettazione effettuata prima dell’inserimento nel bilancio dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce è registrata con il codice U.2.02.03.05.001 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” del modulo finanziario del piano dei conti integrato previsto dall’allegato 6 al presente decreto.
Affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell’ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.
In ogni caso, gli stipendi del personale dell’ente incaricato della programmazione e della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente).
Nei casi in cui la copertura delle spese per la realizzazione di lavori pubblici imputate al titolo II del bilancio risulti costituita da entrate esigibili nel medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità.
Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente rispetto all’esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo pluriennale vincolato di spesa.
Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell’avvio del procedimento di spesa individuato dalla decisione di contrarre di cui all’articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 e, per gli enti locali, di cui all’art. 192 del TUEL, e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi di progettazione o la realizzazione dell’intervento. Nei casi in cui l'avvio del procedimento di spesa comporta direttamente il perfezionamento dell'obbligazione giuridica, ad esempio nei casi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36 del 2023, gli stanziamenti di spesa sono immediatamente impegnati sulla base della decisione di contrarre, o atto equivalente di cui all’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 e, per gli enti locali, di cui all’art. 192 del TUEL.
Nei casi di esecuzione anticipata di cui all’art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 36 del 2023, l’impegno è registrato a seguito dell’aggiudicazione.
I principi contabili riguardanti la registrazione contabile dei lavori pubblici si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, con le seguenti precisazioni:
a) la firma della convenzione o dell’accordo riguardante il ricorso ad una centrale di committenza per l’aggiudicazione di appalti, la stipula e l’esecuzione di contratti per conto di un’altra amministrazione o ente determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l’amministrazione o ente destinatario dell’opera registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale di committenza e gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese riguardanti la realizzazione dell’opera;
b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento dell’opera da parte della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili, l’amministrazione o ente destinatario dell’opera può conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio;
c) a seguito della stipula del contratto di appalto da parte della centrale di committenza per conto dell’amministrazione o ente destinatario della stessa sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria. Nel caso di accordi quadro, gli impegni sono registrati in occasione della stipula dei singoli contratti attuativi dell'accordo con imputazione agli esercizi in cui la spesa è esigibile.