La quota minoritaria del socio non esclude la promozione di iniziative per la regolazione del controllo
A seguito del vaglio della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (Corte dei Conti Umbria, deliberazione n. 5/2024/VSGC), un’Amministrazione locale ha visto “confermate le inadeguatezze degli strumenti e delle metodologie previste dall’art. 148 del Tuel in relazione al controllo sugli organismi partecipanti”.
In particolare, la Magistratura contabile ha enucleato le principali criticità, riscontrando “ mancanza degli indirizzi strategici ed operativi degli Organismi strumentali dell’Ente; assenza del programma di valutazione del rischio aziendale a norma dell’art. 6, commi 2 e 4 del Tusp per le società a controllo pubblico; assenza di report informativi periodici da parte degli organismi partecipati sui profili organizzativi e gestionali; mancanza di elaborazione ed applicazione di qualunque indicatore.”
In merito è stato osservato che tali mancanze “oltre a integrare i profili dell'articolo 148 del Tuel, costituiscono ulteriore specifica violazione di quanto previsto dai precedenti articoli 147, comma 2, lettera d) e 147 - quater, secondo i quali il sistema di controllo interno è diretto a verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, l'efficacia, l'efficienza e l’economicità degli organismi esterni. A tal proposito, gli Enti locali, indipendentemente dalla loro quota di partecipazione, definiscono preventivamente gli obiettivi gestionali ai quali deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi ed organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’Ente proprietario e la società, la situazione contabile gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Con tali presupposti, l’Ente locale effettua poi il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive.”
Passando quindi alla disamina delle singole fattispecie, in relazione ad una società a capitale misto pubblico-privato dove la maggioranza delle quote è di carattere pubblico, il Collegio ha invitato “l’Ente a perseguire il percorso di accordi con le altre Amministrazioni, al fine di realizzare il controllo congiunto (…). Proprio la mancanza di “comportamenti concludenti messi in atto dai soci pubblici sufficienti ad esercitare il controllo in forma congiunta delle società a totale partecipazione pubblica”, lamentata” dal Comune nel riscontro istruttorio fornito, “deve indurre l’Ente a concordare le attività di controllo previste dall’articolo 147 - quater del Tuel, sia in riferimento alla definizione preventiva degli obiettivi gestionali ai quali deve tendere la società partecipata (comma 2), sia per effettuare il monitoraggio periodico sull’andamento delle società, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati (comma 3). Da tale ultimo punto di vista l’Ente, in mancanza di una propria elaborazione degli indicatori, potrà valutare di prendere in considerazione quelli già sviluppati da amministrazioni con quote di partecipazioni societarie più consistenti.”
Infine, nella constatazione che in taluni casi le quote detenute dall’Amministrazione sono irrisorie e non consentono di avere incidenza decisiva, i Magistrati contabili hanno evidenziato come il Comune sia comunque tenuto a “formulare, nelle opportune sedi, motivate proposte concernenti il controllo pubblico degli Organismi partecipati, a prescindere dall'efficacia delle stesse per l’irrisorio valore delle quote possedute, come già indicato da questa Sezione con deliberazione n. 25/2021/VSGO del 4 marzo 2021.”