La quota di TARI affidata all'Unione non aiuta la capacità assunzionale
La Corte dei conti Veneto, con delibera n. 51/2023 si è espressa in merito alla possibilità di considerare tra le proprie entrate la quota parte di spettanza della Tari per assunzioni di personale a tempo indeterminato, considerato che ha trasferito la funzione fondamentale "Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi" all'Unione dei Comuni.
La Sezione osserva in proposito che tale regolamentazione risulta conforme all'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui "alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati"; in tale contesto si richiama quanto espresso dalla Sezione delle autonomie, la quale, dopo aver premesso che "l'attività svolta dal personale dell'Unione non è correlata alle entrate, bensì alla spesa" ha affermato che "le entrate rappresentano manifestazione della potestà impositiva dell'ente finalizzata a realizzare l'autonomia finanziaria, al fine di garantire tutta l'attività amministrativa e tutte le attività strumentali all'esercizio di compiti e funzioni " (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 4/SEZAUT/2021/QMIG).
Questa Sezione osserva che tale orientamento può ritenersi desumibile dal principio dell'unità di bilancio di cui all'Allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011, secondo cui "è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. [...] I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate".
Questa Sezione osserva altresì che il vigente regolamento dell'Unione dei Comuni Adige Guà <<per la disciplina del tributo "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'imposta unica comunale "IUC">> prevede (art. 17) che "il tributo è applicato e riscosso dall'Unione Comuni Adige-Guà o dal Gestore del servizio appositamente incaricato dall'Unione stessa".
Non è dunque ravvisabile quella "quota parte di spettanza della Tari", che il Comune istante chiede di poter considerare tra le proprie entrate ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 2, del d.l. n. 34/2019, considerato che la Tari è riscossa dall'Unione dei comuni in questione (o dal gestore appositamente incaricato dall'Unione stessa) e non è soggetta a riversamento a favore del Comune istante, conformemente al citato art. 32, comma 7, del TUEL, né, tanto meno, interpretando la richiesta di parere pervenuta, non sufficientemente chiara sul punto, è attribuibile "figurativamente" al Comune partecipante all'Unione sulla base di un ipotetico criterio che tenga conto dell'attività svolta dal personale dell'Unione incaricato delle funzioni trasferite alla stessa Unione, in ragione delle argomentazioni sopra evidenziate di cui alla citata deliberazione n. 4/SEZAUT/2021/QMIG e del richiamato principio dell'unità di bilancio.
D'altronde, il cd. criterio del "ribaltamento" di cui alla deliberazione n. 8/AUT/2011/QMIG, alla stregua del quale la quota parte della spesa di personale dell'Unione, riferibile al Comune che vi partecipa, deve essere imputata allo stesso Comune, è per l'appunto riferito alle spese di personale e non alle entrate correnti.
Allo specifico quesito posto dal Comune deve dunque rispondersi negativamente; l'Ente dovrà pertanto riferirsi, ai fini dell'applicazione dell'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, esclusivamente alle proprie "entrate correnti", quali definite dal citato d.m. 17 marzo 2020 (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata).