La progressione verticale erode il budget assunzionale
La Corte Conti Abruzzo ha risposto con delibera n. 272/2022 al seguente quesito seguente quesito: “alla luce delle nuove regole assunzionali, dettate dal d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (…) che determina la capacità assunzionale dell’ente sulla base della cosiddetta <sostenibilità finanziaria>, qualora l’ente intendesse procedere all’interno della programmazione del fabbisogno di personale all’attivazione di progressioni verticali ai sensi dell’art. 52 comma 1 bis del d. lgs. 165/2001:
Il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l’integrale costo della retribuzione relativa alla nuova categoria di inquadramento oppure per l’importo differenziale fra la categoria di provenienza e quella di destinazione?
I magistrati ritengono che la progressione verticale di cui all’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2011 comporta l’accesso del dipendente ad un nuovo posto di lavoro, si risolve in una ipotesi di novazione oggettiva, e perciò impone di ritenere che il budget assunzionale è eroso per l’integrale costo della retribuzione relativa alla nuova posizione di inquadramento.