La programmazione del PPP è da ricomprendere in quella ex art. 37 del d.lgs. 36/2023
Posto che ai sensi del comma 1 art. 175 d.lgs. 36/2023 è previsto che “le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato” veniva richiesto al Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) se detta programmazione dovesse essere inserita nella programmazione lavori, forniture e servizi prevista dall'art. 37 del medesimo D-lgs. ovvero se fosse necessario formare “un nuovo programma a parte”.
Il MIT, con Parere 2782 del 18/7/2024, rispondendo al quesito sopra riportato ha precisato che “la programmazione del PPP, di cui all'art.175, va ricompresa nella programmazione dell'art.37 del d.lgs. 36/2023” citando la risposta n. 2 alle “FAQ PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL’ART 37 D.LGS. 36/2023 E ALLEGATO I.5” secondo cui “il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato di cui al comma 1 dell’art.175 del codice si considera ricompreso nei programmi triennali di lavori, forniture e servizi di cui all’art.37 e non richiede alcun processo di redazione e approvazione autonomo”.