Le procedure di mobilità volontaria non generano graduatorie a scorrimento

Il Dipartimento Funzione Pubblica si è espresso con parere prot. n. DFP-0039779-A- del 17/06/2026 in merito alla legittimità del rilascio del nulla osta definitivo ai fini dello scorrimento della graduatoria relativa ad una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Dipartimento ritiene che ritiene che la graduatoria approvata all'esito di una procedura di mobilità volontaria possa essere utilizzata esclusivamente ai fini del perfezionamento della procedura cui essa accede, consentendo l'individuazione del candidato utilmente collocato nella graduatoria soltanto nell'ipotesi in cui il trasferimento del candidato originariamente individuato non si perfezioni, per rinuncia, mancato rilascio del nulla osta o altra causa impeditiva sopravvenuta prima della conclusione del procedimento.

Diversamente, una volta perfezionato il trasferimento del candidato individuato per la copertura del posto oggetto dell'avviso, la procedura deve ritenersi esaurita e non appare consentito procedere allo scorrimento della medesima graduatoria per la copertura di ulteriori posti che si rendano successivamente disponibili, dovendo l'amministrazione interessata attivare una nuova procedura di mobilità ovvero ricorrere agli ulteriori strumenti di reclutamento previsti dall'ordinamento.