La prescrizione dei tributi locali ed erariali
La Corte di Cassazione con Ordinanza 29447 del 21 ottobre 2021 ha precisato che: “una volta divenuto definitivo l'atto impositivo per mancata impugnazione nel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo (Cass., sez. 6-5, 11/05/2018, n. 11555)”.
Riprendendo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., ss. uu., 17/11/2016, n. 23397), la Corte fa un distinguo tra tributi erariali e tributi locali, puntualizzando che “per i tributi erariali, quali Irpef, Ires, Irap e I.V.A., accertati e divenuti definitivi per omessa impugnazione, non è applicabile la prescrizione breve di cinque anni prevista per le prestazioni periodiche, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, in quanto derivano da valutazioni effettuate per ciascun anno sulla base della sussistenza dei presupposti impositivi (Cass., sez. 5, 23/02/2010, n. 4283). In mancanza di una espressa disposizione di legge, per detti tributi è applicabile la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 cod. civ.), quale unico termine rilevante in fase di recupero (in tal senso, Cass., sez. 6-5, 11/12/2019, n. 32308; Cass., sez. 5, 10/09/2020, n. 18703; Cass., sez. 6-5, 26/06/2020, n. 12740). Al contrario, per i tributi locali (Imu, Ici, Tari), la prescrizione è quinquennale (Cass., sez. 6-5, 3/07/2020, n. 13683; Cass., sez. 5, 18/06/2020, n. 11814)”.