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Posizione organizzativa retribuita anche se l’attribuzione è illegittima

In materia di pubblico impiego la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con Ordinanza n. 4256/2024 del 16 febbraio 2024 ha confermato l’orientamento secondo cui la retribuzione connessa allo svolgimento della posizione organizzativa compete anche per il caso di illegittimo conferimento dell’incarico nel caso in cui il dipendente abbia esercitato in fatto detta posizione.

La vicenda trae origine da un Decreto Ingiuntivo ottenuto da un Funzionario direttivo amministrativo a cui era stata conferita la posizione organizzativa “Contratti-Appalto e Patrimonio” con la relativa indicazione delle somme spettanti a titolo di indennità di posizione, indennità di risultato e dell’incremento sulla tredicesima mensilità.

Detto Decreto veniva opposto dal Comune in ragione dell’inefficacia del conferimento della posizione organizzativa essendo il provvedimento privo della sottoscrizione da parte del responsabile finanziario.

La Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, citando in particolare la massimata Cass. Sez. L. n. 8141/2018, secondo cui: “la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale ed individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva”, stabilendo che nel caso in cui il dipendente “venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa”.

La Cassazione Sezione Lavoro nell’ordinanza in commento conclude, pertanto, che essendo “incontestato lo svolgimento in fatto delle mansioni proprie della posizione organizzativa da parte della lavoratrice, del tutto irrilevante, è […] l’illegittimità del procedimento di conferimento dell’incarico, competendo alla lavoratrice il diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alle mansioni in fatto espletate, ivi compreso quello accessorio”.