La notificazione dell’appello tributario
Con Ordinanza n. 27484 del 23/10/2024, la Corte di Cassazione ha affermato che “la notificazione dell’appello avvenuta all’indirizzo risultante dal registro IPA non è inesistente, ma è da ritenere correttamente eseguita”. Parere già espresso in un’altra recente ordinanza pronunciata n. 12617 del 08/05/2024.
Nel caso specifico, viene esaminato il ricorso avverso due avvisi di accertamento emessi dall’Ente impositore inerenti al mancato versamento della TARI per l’anno di imposta 2013.
Nel secondo grado di giudizio, la Corte di giustizia tributaria ha dichiarato inammissibile l’appello presentato dalla contribuente per inesistenza della notifica, motivando così la propria decisione:
“ai sensi dell’art 28, comma 1, lett. c) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in legge 11 settembre 2020, n. 120 (“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”), le p.e.c. registrate presso l’I.P.A. sono utilizzabili a condizione che l’ente non abbia provveduto a registrare la propria p.e.c. presso il c.d. Registro PP.AA. ed in tal senso nella relazione di notificazione il difensore che procede alla notifica dell’appello tributario (o del ricorso introduttivo di primo grado) deve preliminarmente accertare l’assenza di indirizzo p.e.c. nel predetto registro e dichiarare tale eseguito accertamento nella stessa relazione di notificazione quale condicio iuris di validità dell’indirizzo p.e.c. estratto dall’I.P.A. e della adottata procedura di notificazione a mezzo p.e.c.”
I giudici della Suprema Corte, invece, hanno accolto le ragioni presentate dalla contribuente che, impugnando la sentenza, sosteneva che la notifica del processo tributario potesse trovare fondamento nell’art 16 bis del d.lsg. n 546 del 1992, secondo cui le notifiche devono essere effettuate con le modalità telematiche contenute nel Decreto Ministeriale del 23/12/2013 n. 163.
Infatti, la Corte nelle proprie argomentazioni, ha affermato: "Nell’ art 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (intitolato “Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici”), nella versione vigente dal 24/10/2018 al 15/09/2022 e, dunque, applicabile alla presente fattispecie, in cui si legge che: «Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione» (Comma sostituito dall'articolo 16, comma 1, lett. a, n. 4), del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136). Il citato d.m. dispone che: «1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del medesimo decreto (rubricato “Indirizzo di posta elettronica certificata”), «Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell'IPA”.
In aggiunta, i giudici riprendono quanto riportato nella Circolare n. 2/DF dell’11 maggio 2016 - Processo tributario telematico – linee guida, in relazione al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014 e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, in cui si è previsto che: «Gli atti e i documenti notificati devono possedere i requisiti già elencati nel paragrafo 5. In ordine all’individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, dei concessionari e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, occorre far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell’IPA (www.indicepa.gov.it) e nell’INI-PEC (www.inipec.gov.it)».
Dunque, è da ritenersi correttamente eseguita la notifica avvenuta all’indirizzo risultante dal registro IPA.