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La notificazione degli atti impositivi presso la sede legale

La Corte di Cassazione con Ordinanza del 13/09/2024, n. 24666, in materia di notificazioni e in particolare all'art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 , ha affermato: "In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né t'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale." (Cass., 03/04/2024, n. 8823).

Nel caso in esame, l’agente incaricato alla notifica aveva dichiarato il mancato rinvenimento della società presso la sede indicata nel registro delle imprese e aveva, conseguentemente, dichiarato l’irreperibilità assoluta della stessa.

E’ noto che in caso di impossibilità a procedere, la notifica degli atti possa avvenire secondo quanto stabilito dall’art 140 codice di procedura civile, nel quale si indica: “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.

La Suprema Corte, a tal proposito, ha ribadito: “Tale constatazione deve ritenersi sufficiente ai fini dell'attivazione della notificazione ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973. La presenza di un regime pubblicitario come quello regolato attraverso l'istituzione e l'aggiornamento del registro delle imprese, comporta, infatti, una forma di autoresponsabilità delle singole imprese e società in ordine ai dati e alle informazioni inserite in tale registro anche nei confronti dei terzi. Con riferimento alla sede legale indicata nel registro delle imprese deve, quindi, ritenersi che la sua indicazione sia funzionale anche a consentirne la reperibilità nei confronti dei terzi. Di conseguenza, l'agente notificatore poteva ben fare affidamento sulle risultanze del registro delle imprese e ritenere la società irreperibile una volta che non era stata trovata presso la sede legale risultante da tale registro".

Dunque, risulta legittima la notifica presso la casa comunale per “irrepetibilità assoluta”, laddove le risultanze del registro delle imprese sono sufficienti a far ritenere la società irreperibile se non è stata trovata presso la sede legale indicata.