La notifica semplificata dell’atto impositivo
La notifica a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita secondo l’art. 14 L. 890/1982 , segue le regole del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non quelle di cui alla L. 890/1982 relative alla sola notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c..
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza 25712/2021, pubblicata il 22 settembre 2021, affermando che in caso di notificazione semplificata: “non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
L’art. 14, comma 1, L. 890/1982 prevede, infatti, che: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta”.
È dal 15 maggio 1998, dunque, da quando l’art. 20 L. 146/1998 ha modificato l'art. 14 sopra richiamato, che gli uffici finanziari possono notificare a mezzo posta e in modo diretto gli avvisi e gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente. Di conseguenza, secondo l’Ordinanza citata: “quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982» e pertanto, non solo, «non va redatta alcuna relata di notifica» (Cass. n. 34260 del 2019; in termini, Cass. n. 17598 del 2010; Cass. n. 14501 del 2016; Cass. n. 9240 del 2019), ma in caso di notifica al portiere o a persona delegata al ritiro, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da questi ultimi sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass. n. 8293 del 2018). D'altra parte, in siffatta evenienza, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n. 19795 del 2017 e n. 29642 del 2019)”.
Per queste ragioni, la Corte sostiene che l’invio della raccomandata informativa sia necessario solo “qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo”.