← Indietro

La notifica della cartella esattoriale alla società estinta

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 37384 del 30 novembre 2021 ha precisato che la notifica della cartella esattoriale alla società cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese non costituisce atto interruttivo della decadenza prevista dall'art. 5-bis del d.l. 17 giugno 2005, n. 106 .

La questione era già stata affrontata dalla Cassazione con la sentenza 31037/2017. Tuttavia, in quell’occasione gli Ermellini affermarono che la notifica della cartella, avvenuta presso la società già cancellata dal registro delle imprese, avrebbe dovuto considerarsi atto idoneo ad impedire la decadenza. Infatti, fermo restando l'effetto estintivo della cancellazione della società dal registro delle imprese, in seguito alla cancellazione è ancora possibile l'iscrizione a ruolo a nome della società, di tributi non versati e che, ove tale iscrizione venga effettuata, la stessa non per forza debba considerarsi nulla. Il debito tributario, iscritto nei confronti della società estinta, dovrà essere azionato nei confronti dei soci, successori ex lege della società medesima (SS. UU n. 6070 del 2013).

La Suprema Corte con l’Ordinanza richiamata, sottolinea che tale principio, però, deve essere coordinato con quanto previsto dall'art. 2495 c.c., che prescrive che la domanda dei creditori sociali insoddisfatti se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

Di conseguenza: “non rileva semplicemente che un atto sia stato comunque compiuto (come, nel caso in esame, pretenderebbe l'Ufficio), ma occorre che quell'atto sia idoneo a mettere concretamente il destinatario nelle condizioni di conoscere concretamente l'avvenuto esercizio, in tempi certi, della pretesa tributaria”. “E tale interesse non potrebbe considerarsi sufficientemente realizzato e garantito ove si consentisse di interrompere la decadenza tramite la notifica alla società estinta, a causa della cancellazione, allorché sia decorso l'anno previsto dall'art. 2495 cod. civ. e dunque sia decorso quel termine entro il quale la legge ha permesso l'ultrattività della sede legale in relazione alla validità della domanda dei creditori insoddisfatti