La nomina RUP e del RP negli appalti delegati: il parere del MIT
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rispondendo ad un quesito avente ad oggetto le nomine del RUP e del responsabile procedimento in caso di appalti delegati ha rilasciato in data 26 settembre 2024 il Parere n. 2752/2024 precisando quanto segue.
In primo luogo viene analizzato il comma 11 dell’art. 62, del d.lgs. 36/2023 il quale prevede che “le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo (…)” ed successivo comma 13 in cui viene stabilito che “le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza”.
Secondo il MIT, pertanto, la stazione appaltante delegata dovrà nominare “un proprio RUP per le attività meglio specificate, di volta in volta, nell’atto di delega e per gestire, altresì, i rapporti con la stazione appaltante delegante”, mentre, quest’ultima “nominerà un suo RUP per le attività di propria competenza, ossia quelle che non saranno oggetto di delega”.
Viene, inoltre, evidenziato che “il raccordo tra le due stazioni appaltanti (delegante e delegata) avverrà, come ex lege stabilito, attraverso il raccordo dei rispettivi RUP” le cui concrete modalità sono rimesse alla valutazione discrezionale della Stazione Appaltante ed esulano dall’ambito di competenza del Servizio.
Il Supporto Giuridico sottolinea, infine, che nel caso di specie la nomina di due RUP è normativamente prevista e costituisce, pertanto, un’esplicita eccezione “all’unicità del RUP” e, come detto, i due soggetti distinti “devono raccordare il loro operato ai fini della migliore efficacia, efficienza, buon andamento nell’affidamento dell’appalto pubblico”.