La modifica di categoria e rendita catastale non ha effetto retroattivo

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con Ordinanza n. 15913/2026, ha stabilito che la modifica della categoria e della rendita catastale non hanno effetto retroattivo per il pagamento dell'imposta municipale. I provvedimenti catastali hanno efficacia dall'anno successivo alla loro adozione, tranne nei casi in cui siano stati commessi degli errori nella loro attribuzione.