La mensa scolastica torna obbligatoria
Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019, a risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che "non è configurabile, né può costituire oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario, un diritto soggettivo perfetto ed incondizionato all’autorefezione individuale, nell’orario della mensa e nei locali scolastici, degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, che possono esercitare diritti procedimentali, al fine di influire sulle scelte riguardanti le modalità di gestione del servizio mensa, rimesse all’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione pubblica".
La Suprema Corte non conferma, quindi, la possibilità di decidere di consumare pasti portati direttamente da casa nei locali scolastici, diversamente da quanto statuito dalle sentenze di primo e secondo grado (v. sentenza 21 giugno 2016 numero 1059 della Corte di Appello di Torino), nonché, recentemenente, anche dalla giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3 settembre 2018, n. 5156) che aveva ritenuto illegittimi regolamenti comunali che avevano imposto il divieto di consumare pasti diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice del servizio di refezione scolastica, in contrasto con le circolari del MIUR emanate a seguito dei citati pronunciamenti giurisprudenziali. Si tratta infatti di un argomento di interesse non solo per le istituzioni scolastiche, ma anche degli enti locali che garantiscono il servizio mensa, per i quali la facoltà di usufruire o meno del servizio ha comportato la necessità di rivedere gli appalti in essere nonché il loro costo in funzione del minor utilizzo da parte degli utenti.