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La mancata presentazione della ricognizione società partecipate è sanzionata

Le Sezioni regionali della Corte dei Conti hanno sollevato numerose questioni di inadempienza ex art. 20 TUSP relativamente alla ricognizione sulle società partecipate.

L’art. 20, comma 1, del TUSP pone l’obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche, di effettuare, “annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”. La norma precisa, altresì, che “le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15”.

Il successivo comma 3 del citato art. 20 del TUSP precisa che “i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”. L’art. 26, comma 11, del TUSP dispone infine che “alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”.

Gli adempimenti in materia di ricognizione periodica delle partecipazioni societarie sono presidiati dalla previsione sanzionatoria del comma 7 dell’art. 20, ai sensi del quale “la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”.

Del resto, secondo quanto sottolineato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, “l’evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione - che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime - dà dimostrazione della continuità dell’obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)”; sicché “la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017” (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

Quanto precede impone la comunicazione della presente deliberazione alla Procura contabile territorialmente competente, tenuto conto di quanto previsto dal summenzionato art. 20, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016.