La mancata conferma della posizione organizzativa non è demansionamento
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza 11503/2022 ha confermato che l’incarico di Posizione Organizzativa è temporaneo e “non dovuto”, pertanto la mancata conferma della titolarità della PO in capo a una figura apicale non costituisce certo demansionamento.
I giudici hanno rilevato che va data continuità al principio, più volte affermato dalla Corte di Cassazione (v., ex aliis, Cass. n. 18817/2018), secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente, inapplicabile essendo nel pubblico impiego l'art. 2103 c.c.
Inoltre, in termini più generali (si veda, tra le altre, Cass. n. 22405/2020) il conferimento della posizione organizzativa (ex c.c.n.l. del 31.9.1999) non assume rilievo in termini di apicalità di mansioni, differenziandosi dalle altre posizioni della categoria, nella specie, proprio la D, non caratterizzata dallo svolgimento di compiti di responsabilità di un servizio, solo sotto il profilo economico - non determinandosi un mutamento di profilo professionale, bensì soltanto di funzioni, comportanti unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico, le quali cessano alla naturale scadenza dell'incarico, con la conseguenza che la privazione di esse non costituisce una ipotesi di demansionamento.