La mancata comunicazione della data di udienza comporta la nullità della decisione
La Corte di Cassazione con la sentenza 14874/2021 ha affermato che “La conseguenza della mancata prova della comunicazione della data di udienza di trattazione davanti alla CTR è quella della nullità della sentenza”.
Infatti “Costituisce arresto assolutamente pacifico quello secondo cui "nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata" (Cass. sez. 6-5, 11 luglio 2018, n. 18279; conformi Cass. sez. 6-5-, 29 gennaio 2016, n. 1786, Cass. sez. 6-5, 14 maggio 2013, n. 11487).”
Tuttavia, in applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è doveroso precisare che la nullità della sentenza, non per forza comporta la retrocessione del processo, che si verificherà solo ove siano necessari accertamenti di fatto nel merito e non debba essere decisa una mera questione di diritto.
Sul punto la Corte sostiene che “sin da Cass. sez. 5, 30 dicembre 2014, n. 27496 ove è stato affermato che "nel processo tributario, la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio".”.