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La mancata allegazione della determina dirigenziale comporta l'illegittimità dell'accertamento

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, con la sentenza n. 6333/2023 depositata lo scorso 9 novembre, ha confermato la decisione espressa nel grado precedente per cui l’avviso di accertamento sottoscritto dal funzionario responsabile dev’essere accompagnato dalla determina dirigenziale di conferimento dei poteri al medesimo.

Ciò in base alle indicazioni di cui all'art. 1, comma 87, della Legge del 28 dicembre 1995, n. 549, secondo cui la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.

Orbene, tale provvedimento risultava solo meramente indicato nell'accertamento impugnato dal contribuente; il giudice ha così potuto constatare come la mancata allegazione della determina e la sua mancata produzione in giudizio, conducessero alla illegittimità dell'accertamento medesimo, come peraltro già rilevato attraverso decisioni espresse sul punto, anche in sede di legittimità, e richiamate dalla sentenza in commento.

Pertanto, la mera indicazione di tale provvedimento non può ritenersi sufficiente; la firma a stampa di cui all'art. 1, comma 87 della L. 549/1995, deve essere provata allegando la determina dirigenziale, onde consentire al contribuente di verificare la validità della delega.