La mancanza del valore dell’offerta giustifica l’esclusione dalla procedura
Segnaliamo che il Tar Sicilia con sentenza n. 325 del 23.1.2024 ha ribadito la validità dell’orientamento già più volte confermato dal Consiglio di Stato il quale stabilisce che “la previsione secondo cui va indicato il valore dell’offerta in cifre e lettere (e non il ribasso percentuale) giustifica l’esclusione dalla procedura, in quanto la relativa clausola della legge di gara conferisce certezza al contenuto dell’offerta” (Consiglio di Stato, III, 8 novembre 2022, n. 9789; V, 5 aprile 2022, n. 2529; III, 4 giugno 2021, n. 4292; IV, 8 maggio 2021, n 2991).
Il Collegio giudicante in particolare richiama quanto previsto nella sentenza del Consiglio di Stato, III, dell’8 novembre 2022, n. 9789, in cui viene affermato che, per pacifica giurisprudenza del Consiglio stesso, “il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non può dirsi violato a fronte di carenze gravi e insanabili dell'offerta economica. La mancanza dell'offerta economica, come pure la carenza o incertezza assoluta di un suo elemento essenziale (tale essendo, nel caso di specie, la mancata indicazione della percentuale di sconto offerto in cifre e lettere) ovvero del suo contenuto, comportano l'esclusione dalla gara, anche nel caso in cui la lex specialis sia silente sul punto; a maggior ragione nel caso in esame, in cui era chiara ed espressa la previsione della legge di gara - costituente autovincolo insuscettibile di essere modificato o disapplicato (Cons. St., sez. IV, 8 maggio 2019, n. 2991) - secondo la quale la Commissione era tenuta a disporre l'esclusione della concorrente per carenza di un elemento essenziale dell'offerta economica e impossibilità di ricostruire la volontà negoziale ivi espressa, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori”.
A parere del Consiglio, infatti, “tale incompletezza e indeterminatezza dell'offerta” viola il principio di diligenza esigibile e autoresponsabilità secondo cui “grava sul concorrente l'onere di sopportare le conseguenze degli errori commessi in sede di formulazione dell'offerta” e detta carenza non può essere “colmata mediante il ricorso a ragionamenti deduttivi da parte della stazione appaltante (che si sarebbero tradotti in interventi manipolativi, modificativi o integrativi delle offerta), pena la violazione dei principi di par condicio, di immodificabilità dell'offerta, di certezza e trasparenza delle regole di gara e del suo svolgimento”.
Nell’esaminare il caso concreto posta alla sua attenzione, infine, la Sezione del Tar Sicilia, accogliendo la tesi della controinteressata, ha osservato che la cifra, espressa solo in forma numerica, poteva anche costituire il frutto di un errore di digitazione - con omissione degli zero o di altri numeri - portando ad escludere che il contenuto dell’offerta potesse desumersi in modo certo e inequivocabile in via interpretativa.