Riversamento Imposta di soggiorno
La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna con sentenza n. 325/2021 ha confermato la giurisdizione della Corte dei conti sui titolari delle strutture ricettive (albergatori etc.) tenuti al riversamento al comune dell’imposta di soggiorno riscossa dagli ospiti delle strutture alberghiere.
La qualifica di responsabile d’imposta, su cui la Corte dei conti ha sempre avuto giurisdizione, introdotta dal decreto legge n. 34/2020 convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77, ha solo l’effetto di rafforzare l’adempimento dell’obbligazione tributaria.
Infatti, come sottolinea la Corte: “Il soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è l’ospite non l’albergatore cui spetta riversare le somme incassate al Comune. L’ art. 4, D.lgs. n. 23 del 2011 che ha introdotto l’imposta di soggiorno indica chiaramente che il soggetto passivo dell’imposta è l’ospite delle strutture alberghiere. Il responsabile di imposta risponde del pagamento di un tributo (ovvero dell’adempimento di obblighi fiscali) unitamente al soggetto passivo nei cui confronti si è verificato il presupposto d’imposta (si tratta di una coobbligazione solidale dipendente)”, tuttavia il principio non incide sulla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto l’imposta di soggiorno è un’imposta di scopo con finalità pubbliche, volta a sostenere e migliorare i servizi offerti ai villeggianti dai comuni con vocazione turistica.
Pertanto, “Anche nel caso dell’imposta di soggiorno la somma versata dall’ospite per pagare tale imposta ha natura privata, ma nel momento in cui la stessa viene versata ed incassata dall’albergatore per essere riversata al Comune assume natura di danaro pubblico:
- con obbligo di rendicontazione, presentazione del conto giudiziale;
- ed in caso di omesso versamento al comune delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno illecito contabile per responsabilità erariale assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti”.