Per la gettoniera del peso pubblico l'invio telematico resta in stand by
La Risposta n. 417/2020 dell'Agenzia delle entrate chiarisce che una "gettoniera a monete" installata da parte di un Comune per sostituire l'attuale sistema di Pesa pubblica - servizio rilevante IVA - funzionante a gettoni, è definibile come "distributore automatico" (prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936 del 30 marzo 2017), ovvero "qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga - direttamente (nel caso, ad esempio, di cibi e bevande) o indirettamente (nel caso dell'acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o della ricarica di chiavette) - prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate: uno o più sistemi di pagamento; un sistema elettronico (c.d. sistema master) costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall'utente finale; un erogatore di beni e/o servizi".
In generale, quindi anche la "gettoniera a monete" deve avere le caratteristiche disposte dai provvedimenti sopra richiamati ed essere assoggettata ai relativi obblighi, in particolare di accreditamento del gestore e di censimento degli apparecchi, con trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, circa l'assoggettamento ai predetti obblighi di un Comune, l'Amministrazione finanziaria ha già chiarito che le Pubbliche Amministrazioni non sono escluse, ma potranno adempiere gli oneri (accreditamento, censimento dei sistemi master, memorizzazione e trasmissione delle informazioni ex articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015) secondo le modalità e i termini definiti nelle Convenzioni di cooperazione informatica eventualmente sottoscritte con l'Agenzia delle entrate e a partire dal momento in cui la stessa metterà a catalogo (pubblicato sul sito dell'Agenzia) i servizi necessari per l'invio dei dati dei corrispettivi (si veda il punto 7 del medesimo provvedimento). Da tale data, qualora gli enti interessati non sottoscrivano le predette Convenzioni o non integrino quelle già esistenti, saranno tenuti ad assolvere all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015 mediante le modalità ordinarie di trasmissione previste per gli altri soggetti passivi IVA (v. Risposta alla consulenza giuridica n. 3 pubblicata il 24 gennaio 2019). Allo stato attuale, tuttavia, il servizio non risulta ancora essere stato messo a catalogo tra i servizi per gli enti locali che, pertanto, non sono tenuti ad adempiere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi percepiti mediante i distributori automatici.
Si deve poi aggiungere che, non operando ancora, per le motivazioni sopra esposte, le disposizioni specifiche in tema di distributori automatici, gli enti locali sono esonerati in via generalizzata dalla certificazione e trasmissione dei corrispettivi in forma telematica ai sensi del DM 10/05/2019, fino a diversa disposizione. Di conseguenza, i corrispettivi dovranno essere annotati nei registri IVA senza obblighi altri obblighi di comunicazione.