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La fuoriuscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti

Il testo del DL 41/2021 “Sostegni”, come approvato in data odierna alla Camera, ha risolto la problematica relativa alla decorrenza della dichiarazione per la “fuoriuscita” dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche che decidono di avvalersi di tale possibilità.

Ai sensi dell’articolo 198, comma 2-bis del TUA, come introdotto dall’articolo 1 comma 24 lett. c) del D. Lgs. 116/2020 “Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.”

Inoltre, l’articolo 238 comma 10 del TUA, come modificato dall'articolo 3, comma 12, del Dlgs 116/2020 ha stabilito che “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

Per ultimo, l’articolo 30, comma 5, del DL 41/2021, nella precedente versione, aveva stabilito che “la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno”.

Tuttavia, nulla veniva precisato relativamente alle tempistiche per dichiarare la fuoriuscita dal servizio pubblico, facendo sorgere numerosi dubbi, espressi, anche dall’ANCI e dall’IFEL. Il legislatore, pertanto, è intervenuto integrando l’art. 30, co. 5, DL 41/2021, come segue:

“…La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”.

Di conseguenza, gli Enti avendo la possibilità di conoscere con ampio anticipo le scelte delle utenze non domestiche che vorranno usufruire della possibilità prevista dai citati articoli, potranno valutare l’impatto che tali eventuali decisioni avranno sul servizio e sulle tariffe e adottare gli opportuni e adeguati interventi.