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La gestione della cassa vincolata deve essere fatta ogni giorno

La Corte Conti Toscana, con delibera n. 36/2023 ha confermato che la gestione della cassa vincolata deve essere fatta costantemente, non solo ex post.

In riferimento alla gestione di cassa, dall’esame istruttorio è emerso che l’Ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall’art. 180 Tuel per le modalità di riscossione e dall’art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo. In particolare, la cassa vincolata dell’Ente non risulta essere stata movimentata in relazione ai proventi da sanzioni pecuniarie al Codice della strada, che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi, elencati in modo puntuale dall'art. 208, comma 4, o dall'art. 142, comma 12-ter.

Si osserva in proposito che l’assenza di una puntuale rappresentazione delle effettive consistenze della cassa libera e vincolata può dar luogo a un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti, che altera gli equilibri e non consente l’emersione di eventuali situazioni di precarietà del bilancio, o di sofferenza della cassa, impedendo al tempo stesso che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, trovino evidenza contabile.

Nel caso in esame, l’Ente ha dichiarato che il saldo della cassa vincolata al 31 dicembre si può considerare correttamente determinato in quanto i pagamenti effettuati e relativi alle spese finanziate con i proventi da sanzioni al Codice della strada, sono risultati complessivamente di importo superiore rispetto ai relativi incassi e si è pertanto prodotto, al termine dell’esercizio, un saldo relativo a tali partite pari a zero ai fini della cassa vincolata.

In merito alla gestione dei fondi vincolati occorre osservare che la corretta contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come previsto rispettivamente dall’art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall’art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo, non consiste nella sola constatazione ex post della effettiva copertura in termini di cassa delle spese sostenute, ma prevede una continua e puntuale rilevazione della cassa vincolata nel corso della gestione, al fine di verificare costantemente il rispetto delle norme ed il mantenimento dell’equilibrio della cassa, distintamente per le sue componenti libera e vincolata.