La gestione degli impianti sportivi assume i caratteri tipici di un servizio pubblico
La quinta sezione del Tar Lombardia con sentenza n. 26/2024, trattando (e rigettando) un ricorso avverso la revoca della concessione di un impianto sportivo - nel caso di specie una pista comunale di pattinaggio a rotelle - ha ribadito che in forza della centralità del momento gestorio, l’affidamento del bene di proprietà pubblica assume carattere solamente strumentale e la gestione dell’impianto sportivo assume i caratteri tipici del servizio pubblico.
Ad avviso del TAR da tali considerazioni discende che il rapporto tra l’ente ed il soggetto gestore si configura come concessione di servizi e non come concessione di beni.
Il Collegio, richiamando le precedenti pronunce TAR Lazio, II Sez., n. 5246/2023, e TAR Lombardia, I Sez., n. 485/2023, rammenta che: “Nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, per cui l’utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all’effetto socializzante ed aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.). Ne discende che, sotto il profilo considerato, l’affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici – appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826 del c.c., quando siano o vengano, come nella specie, destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive – non è sussumibile nel paradigma della concessione di beni, ma struttura, per l’appunto, una concessione di servizi”.