La fondazione non risponde al modello in house
Con la sentenza n. 3659/2024, il Consiglio di Stato ha specificato che “le fondazioni, anche se fondate da un soggetto pubblico, non possono essere considerate quali società in house laddove … non perseguano scopi di lucro. L’affidamento in house, infatti, si colloca nell’ambito delle attività economiche da svolgersi con criteri imprenditoriali e con logiche concorrenziali”.
Sul punto erano già intervenute le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 2584/2018 avevano “escluso la giurisdizione della Corte di Conti in materia di responsabilità erariale ritenendo che il modello gestionale dell'affidamento in house vada escluso per le fondazioni, in quanto “La figura dell'affidamento in house trova la sua precipua collocazione nell'ambito di attività economiche da svolgersi con criteri imprenditoriali e che proprio in tale ambito può trovare spazio l'analisi dell'ente al fine di rinvenire un agire sul mercato in termini concorrenziali con altri soggetti economici: situazione questa che va del tutto esclusa, in ragione della statutaria previsione della Fondazione, di non perseguire fini di lucro””.